🎧 Titolo dell’episodio:
Il diritto al ritiro temporaneo del passaporto durante la procedura di asilo 🎙️ Introduzione:
Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo un'importante ordinanza del Tribunale di Bologna (n. R.G. 1222/2025, 7 marzo 2025) che affronta il delicato equilibrio tra l'obbligo di consegna del passaporto da parte del richiedente asilo e le necessità pratiche che possono sorgere durante la procedura. 🎙️ Contesto normativo:
L'art. 11 del D.lgs. 25/2008 impone ai richiedenti asilo di consegnare il passaporto alle autorità competenti. Tuttavia, la norma non esclude la possibilità di un utilizzo temporaneo del documento per esigenze specifiche e documentate. 🎙️ Il caso concreto:
Un richiedente asilo ha chiesto la restituzione temporanea del proprio passaporto, giĂ consegnato alla Questura, per due motivi:
- Chiudere una carta prepagata presso un istituto bancario che richiedeva un documento d’identità in originale e in corso di validità .
- Rinnovare il passaporto presso il consolato del Paese d’origine, procedura che presuppone la consegna fisica del documento scaduto.
🎙️ La decisione del Tribunale:
Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la restituzione temporanea del passaporto. Ha sottolineato che l'obbligo di consegna non impedisce l'uso temporaneo del documento per finalità legittime e documentate, purché il richiedente si impegni a restituirlo una volta espletate le necessità . 🎙️ Conclusioni:
Questa ordinanza evidenzia l'importanza di un'interpretazione flessibile e proporzionata delle norme, che tenga conto delle esigenze pratiche dei richiedenti asilo senza compromettere l'integrità della procedura. 📚 Per approfondire:
- Ordinanza Tribunale di Bologna n. R.G. 1222/2025 del 7 marzo 2025
- Art. 11 D.lgs. 25/2008