🎙️ PUNTATA BREVE – ANALISI GIURIDICA
Il TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, con ordinanza del 14 maggio 2025, R.G. n. 492/2025, ha rigettato l’istanza cautelare presentata da un lavoratore straniero che chiedeva la sospensione del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato. La revoca era motivata dalla presunta insufficienza reddituale del datore di lavoro, sulla base di dichiarazioni IVA con volumi d’affari giudicati troppo bassi rispetto alla soglia dei 30.000 euro annui, prevista dall’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999. La difesa aveva documentato:
– l’impatto delle alluvioni in Emilia-Romagna tra 2023 e 2024;
– la presenza di beni immobiliari e la ripresa economica dell’azienda;
– l’esistenza di un contratto di lavoro effettivo e regolare. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che l’attuale carenza reddituale non fosse sostanzialmente contestata e che gli elementi prospettici (ripresa futura, eventi naturali) non giustificassero la concessione della misura cautelare. 🎙️ COMMENTO
Il provvedimento conferma un approccio rigoroso al parametro economico, ma riapre il dibattito su temi centrali:
- la valutazione dinamica dei requisiti;
- la non imputabilitĂ al lavoratore delle difficoltĂ economiche del datore;
- il rischio di disconnessione tra legalitĂ formale e realtĂ concreta.