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June 3, 2025 15 mins
TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/8185

OMOGENITORIALITA', IL SI DELLA CONSULTA DISCRIMINA I BAMBINI di Tommaso Scandroglio
 
Ieri la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2025, ha detto "sì" all'omogenitorialità. Fino a ieri qual era il quadro giuridico sull'omogenitorialità? Da una parte c'era e c'è la legge che la vieta, dato che per l'ordinamento giuridico un bambino può essere figlio solo di un uomo e di una donna (cfr. art. 5 legge 40/2004, 231 Cc, 243 bis Cc, 246 Cc, 247 Cc, 250 Cc, 262 Cc, 269 Cc, 408 Cc, 566 Cc, 568 Cc, 599 Cc, 643 Cc). Su altro fronte abbiamo avuto sindaci e soprattutto giudici, anche quelli della Cassazione (ricordiamo la sentenza del 2018), che hanno permesso l'omogenitorialità riconoscendo gli atti di nascita formatisi all'estero di figlio di coppie gay e aprendo a queste ultime le porte alla stepchild adoption.
Ieri però la svolta, perché la Consulta ha giuridicamente legittimato l'omogenitorialità, seppur in un solo caso specifico che vedremo. Un placet che ha dunque valore pienamente normativo dato che cassa un articolo di legge, l'art. 8 della legge 40 che disciplina la fecondazione extracorporea, decisione che si pone in dissonanza con una sua precedente sentenza (n. 32 del 2021) che giudicò un caso molto simile. Dal divieto di omogenitorialità siamo dunque passati alla sua legittimazione. Per giungere alla sua piena legittimazione, la Corte ha chiesto l'intervento del Parlamento.
IL FIGLIO NATO IN PROVETTA
Illustriamo allora, in modo sintetico, i passaggi argomentativi della Corte. Partiamo dai fatti. Due donne lesbiche vanno all'estero e una di essa si sottopone alla pratica della fecondazione artificiale eterologa. Il bambino nasce in Italia e viene registrato dall'ufficiale di stato civile come figlio della madre biologica e della compagna, la cosiddetta madre intenzionale. La Procura della Repubblica impugna l'atto presso il Tribunale di Lucca in merito al riconoscimento della genitorialità in capo alla donna non madre biologica e quest'ultimo solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 40/2004.
Tralasciando l'art. 9, non giudicato incostituzionale dalla stessa Consulta, analizziamo l'art. 8. Secondo questo articolo, il figlio nato in provetta può essere riconosciuto dalla coppia sposata o dalla coppia convivente ma eterosessuale. Infatti la legge 40 permette l'accesso alla fecondazione artificiale solo a coppie eterosessuali. Se una coppia omosessuale accede alla fecondazione artificiale all'estero non subisce sanzioni, ma, tornando in patria, la donna che non ha partorito il bambino non può essere riconosciuta come genitore. Il Tribunale di Lucca contesta proprio questo punto: è incostituzionale che l'art. 8 non contempli anche il caso di riconoscimento del figlio da parte di coppie omosessuali.
Da notare che né il Tribunale né la Consulta contestano l'art. 5 della legge 40 che vieta l'accesso alla Fivet delle coppie omosessuali, ma "solo" l'art. 8 che riguarda il riconoscimento. Questo per due motivi: in primis perché l'art. 8 è più pertinente al caso sottoposto al Tribunale di Lucca; in secondo luogo perché i giudici di Lucca e quelli romani sapevano che era più alla loro portata questa vittoria - permettere il riconoscimento del figlio alle coppie gay - piuttosto che tentare sin da subito la legittimazione dell'accesso alla fecondazione artificiale per le coppie omosessuali. Ben sapendo poi che, avendo ottenuto questo primo risultato, il bottino più ricco arriverà di conseguenza.
CONTRA LEGEM? TUTTO OK!
La Consulta dà ragione al Tribunale di Lucca disegnando questo percorso argomentativo. La compagna, non madre biologica, è già genitore perché concordando con l'altra donna il ricorso alla provetta si è automaticamente assunta anche la responsabilità di essere genitore. Perciò si diventa gen
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