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May 21, 2020 5 mins
La disciplina sul monitoraggio fiscale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.

L’obiettivo del monitoraggio fiscale è quello di porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Stati diversi, in ragione dell’assenza di scambio di informazioni in materia fiscale tra i Paesi aderenti alla UE. Oggi il monitoraggio fiscale rappresenta uno degli adempimenti più odiati dai contribuenti, in quanto obbliga loro a dover dichiarare le loro attività finanziarie detenute all’estero, ed al sussistere di alcune condizioni, obbliga loro al pagamento delle imposte patrimoniali: Ivie (per gli immobili) e Ivafe (per le attività finanziarie).

L’ambito oggettivo del monitoraggio fiscale consiste nella detenzione, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, di investimenti all’estero e di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Gli investimenti da indicare nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche riguardano tutti i beni di natura non finanziaria (ad esempio, immobili o diritti reali immobiliari, opere d’arte e oggetti preziosi, beni mobili detenuti o iscritti in pubblici registri esteri) situati all’estero e suscettibili di produrre redditi di fonte estera in Italia.

L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste per tutti gli investimenti all’estero detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza limiti di consistenza e indipendentemente dall’effettiva percezione dei redditi.

Tale disciplina, quindi, in relazione ai metalli preziosi e all’oro da investimento, prevede che il soggetto che detiene metalli preziosi all’estero, anche per il tramite di intermediari, sia obbligato ad indicare nel quadro RW il loro valore, all’inizio ed al termine del periodo di imposta (o se minore, del periodo di detenzione).

Metalli preziosi.
Nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche dovrà essere compilato un rigo per indicare la consistenza iniziale e finale dell’investimento effettuato in oro e metalli preziosi all’inizio del periodo di imposta e alla fine dello stesso. Il rigo deve essere compilato anche se nel corso dell’anno vi è stato un disinvestimento totale.

La compilazione del quadro RW è solitamente propedeutica e necessari al versamento dell’imposta patrimoniale, Ivafe. Sotto il profilo oggettivo, si deve evidenziare che l’Ivafe a partire dal periodo di imposta 2014 è dovuta solo sui prodotti finanziari e non più su tutte le attività finanziarie, al fine di equiparare l’ambito oggettivo di tale imposta all’omologa interna, rappresentata dal bollo che si applica, appunto sui soli prodotti finanziari oltre che conti correnti e libretti di risparmio.
Da ciò dovrebbe conseguire che, l’Ivafe non è dovuta per attività come i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, nonché le partecipazioni (mentre resta dovuta sulle azioni), e i finanziamenti.

I conti correnti.
Solitamente l’intermediazione di un portale estero, per la compravendita di metalli preziosi o oro da investimento porta all’utilizzo di un conto corrente per investimento. Ai fini valutari il conto corrente che si intrattiene con la società estera è considerato a tutti gli effetti un conto corrente estero.

L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a €. 10.000.

Deve essere però segnalato che il limite in questione è stato elevato sino alla soglia di €. 15.000 dalla Legge n. 186/2014. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui la consistenza medi
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